La sentenza n. 3107 del 12 febbraio 2014 della Corte di Cassazione, ha chiarito che, ai fini della detraibilità dell’Iva, non è sufficiente la registrazione delle fatture, seppur correttamente numerate, all’interno del computer aziendale, ma devono essere stampabili in qualsiasi momento in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il sistema giuridico tributario detta specifiche regole al fine della fruizione della detrazione dell’imposta, stabilendo tempi e modalità della registrazione delle fatture Iva: l’articolo 23 del Dpr 633/72 dispone che “il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro”, mentre l’articolo 25, comma 1 del medesimo decreto gli impone la numerazione “in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.