L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20/E del 14 febbraio 2014, ha fornito chiarimenti in merito la tassazione degli atti di risoluzione per mutuo consenso. Esattamente, un atto di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.