Dal 3 marzo 2014 entreranno in vigore le novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di reclamo/mediazione. Secondo quanto previsto, la presentazione del reclamo sarà condizione di procedibilità del ricorso tributario, e non più di sua ammissibilità. A seguire si avrà la sospensione ex lege sia della riscossione sia del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. L’esito della mediazione interesserà anche contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.