La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2699 del 6 febbraio 2014, ha confermato che le diarie corrisposte dal datore di lavoro ad un dipendente distaccato all’estero abbiano natura retributiva, pertanto devono essere assoggettate a ritenuta. Esattamente si legge nella sentenza: “le diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si sia stabilmente inserito per lungo periodo – a nulla rilevando che continui a dipendere amministrativamente dalla vecchia sede -, non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma esclusivamente retributiva, dovendosi pertanto qualificare come indennità di trasferimento, reddito a tutti gli effetti soggetto al trattamento tributario ordinario”.