La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1240 del 22 gennaio 2014, ha sancito il principio, di cui all’art. 55 del DPR n. 633/1972,che attribuisce agli uffici il potere, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA, di determinare induttivamente l’ammontare imponibile e l’aliquota applicabile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui siano venuti a conoscenza; tra questi viene annoverato il dato indicato dalla parte nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi (760) in relazione alla medesima annualità.