La CTP di Firenze – sentenza n. 107/4/2014 – entra nel merito delle società sportive dilettantistiche. In riferimento ha respinto il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica, escludendo la natura non lucrativa dell’ente sottoposto a controllo. I giudici hanno evidenziato l’importanza probatoria delle scritture contabili (rendiconto, documentazione da cui si evinca se l’organizzazione e la gestione dell’associazione abbiano effettivamente natura non commerciale, rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili). Nel caso in esame, veniva richiesta e acquisita tutta la documentazione contabile ed extracontabile necessaria, sulla base della quale l’ufficio escludeva la natura non lucrativa dell’ente sottoposto a controllo e concludeva per la sua natura commerciale ai sensi degli articoli 73 e 149 del Tuir. La decisione è stata presa sulla base di una serie di dati normativi, contabili, organizzativi e strutturali dell’associazione, reperiti anche attraverso la compilazione di questionari da parte di utenti e di personale impiegato nello svolgimento di attività lavorativa all’interno dell’ente.