L’Agenzia delle Entrate ha illustrato nella circolare ministeriale n. 1/e del 12 febbario 2014 le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 riguardanti la nuova procedura di mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992. In breve le modifiche sono: la mancata proposizione del reclamo e della mediazione tributaria non è più causa di inammissibilità del ricorso, ma semplicemente di improcedibilità; si applica la sospensione feriale dei termini anche a tale procedimento; la riscossione è sospesa per legge durante il procedimento; l’esito del procedimento ha effetto anche sui contributi previdenziali ed assistenziali ma non sono dovuti né interessi né sanzioni.