L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 34411 del 10 marzo 2014, ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle relative istruzioni. Eccole in sintesi: per l’abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU 2013, non sono dovute l’IRPEF e le addizionali; nel riquadro IMU dovuta per il 2013, oltre a riportare l’importo dell’imposta municipale propria è necessario indicare l’importo della MINI IMU se versata; riguardo i contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati , se sono stati superati i limiti di deducibilità, nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti; riguardo, infine, i redditi diversi per i quali non è prevista una detrazione, l’immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello stato estero l’imponibile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri simili, va indicato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.