PREVIDENZA: DOPPIA CONTRIBUZIONE PER IL SOCIO AMMINISTRATORE

Marzo 7th, 2014 by Amministratore

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5001 del 4 marzo 2014 ha stabilito, per il socio che partecipa al lavoro aziendale e al contempo copre la carica di amministratore, l’obbligo all’iscrizione a due gestioni INPS: commercianti per l’attività di lavoro e Gestione separata per l’attività di amministratore. I giudici hanno osservato che il criterio dell’attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo, per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (Gestione separata). Nel caso di esercizio di attività in forma d’impresa contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente.