SENTENZA CASSAZIONE: IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE A CAUSA DI UNO SPOSTAMENTO ILLEGITTIMO NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO

Marzo 17th, 2014 by Amministratore

La sentenza n.5730 del 12 marzo 2014 della Corte di Cassazione ha sancito che il rifiuto della prestazione lavorativa da parte di un lavoratore che ha subito un trasferimento illegittimo non autorizza l’impresa a licenziarlo. La chiusura del rapporto non è giustificata neppure dall’aggressione verbale contro i vertici dell’azienda, visto il comportamento scorretto di quest’ultima. In ogni caso l’azienda non deve risarcire l’ex dipendente del danno psico- fisico per la mancata riassunzione; non si può, infatti, provare il carattere ritorsivo del trasferimento.