Nella sentenza n. 5982 del 14 marzo 2014 la Corte di Cassazione afferma che la caparra confirmatoria per l’acquisto dell’immobile non sconta necessariamente l’IVA; al fine, occorre valutare se il denaro versato è un’anticipazione del prezzo. Esattamente, la caparra confirmatoria si configura come una somma che viene consegnata alla controparte per garantire l’adempimento del contratto; avendo natura risarcitoria, non è soggetta ad IVA ma all’imposta di registro proporzionale; gli acconti relativi a contratti immobiliari “soggetti ad IVA”, invece, configurandosi come un “anticipo” del prezzo di vendita, sono assoggettati ad IVA al momento del pagamento.