Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la n. 255/30/2014, ha affermato che il raddoppio dei termini per l’emissione dell’accertamento, così come previsto per le imposte sui redditi e l’IVA, non opera con riferimento all’IRAP perché le violazioni inerenti a tale tributo non hanno rilevanza penale.