In tema di prestazioni co.co.co, la Corte di Cassazione con sentenza n. 941/13 ha stabilito che ha diritto alla pensione l’ex collaboratore anche se il datore di lavoro non ha provveduto a versare i contributi. La sentenza si rifà all’art. 2116 c.c., che prevede il principio di automaticità delle prestazioni; questo principio deve essere applicato anche ai collaboratori a progetto in quanto parasubordinati e assimilati ai dipendenti dal punto di vista fiscale.