Anche l’imposta di registro può essere sanata con il ravvedimento operoso, se nel frattempo non sia iniziata un’attività di controllo. Le violazioni sanabili sono l’omessa richiesta di registrazione dell’atto e l’omesso versamento dell’imposta. Con riferimento alla prima violazione, la regolarizzazione avviene in due fasi, dapprima effettuando il versamento dell’imposta, maggiorata degli interessi legali, e della sanzione ridotta, successivamente chiedendo la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. La sanzione base, pari al 120%-240%, se la richiesta di registrazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, viene ridotta ad 1/10 del minimo; superando il 90° giorno e fino ad un anno dalla scadenza del termine di presentazione dell’atto alla registrazione, viene ridotta ad 1/8 del minimo. L’omesso versamento dell’imposta viene sanato con il versamento di tributo, interessi e sanzione ridotta. La sanzione ridotta, per effetto della regolarizzazione, se avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine, è pari a 1/10 della sanzione del 30%; se avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, a 1/8 della sanzione del 30%, cioè pari al 3,75% del tributo.