La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6663 del 21 marzo 2014, ha affermato che le sanzioni amministrative previste per infedele dichiarazione (articolo 1 del Dlgs 471/1997) sono dovute a prescindere dalla circostanza che l’imposta non dichiarata debba essere poi effettivamente riscossa oppure possa essere azzerata con perdite fiscali pregresse.