La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9103 pubblicata il 22 aprile 2014 ha reso noto che in caso di cessazione dell’attività da parte del contribuente, lo stesso ha tempo dieci anni per richiedere il rimborso per l’eccedenza IVA e non due.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9103 pubblicata il 22 aprile 2014 ha reso noto che in caso di cessazione dell’attività da parte del contribuente, lo stesso ha tempo dieci anni per richiedere il rimborso per l’eccedenza IVA e non due.