Dopo le prime indicazioni fornite con la circolare n. 8/E del 28 aprile, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare del credito Irpef per i titolari di redditi di lavoro dipendente (e alcuni assimilati) con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro, lo fa con la circolare n. 9/E del 14 maggio. Si legge che il bonus Irpef spetta anche per le prestazioni a sostegno del reddito, come la cassa integrazione, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione. Nella verifica del limite reddituale non vanno conteggiati i premi di produttività tassati con l’imposta sostitutiva del 10%. Il bonus spetta anche ai lavoratori non residenti in Italia, ma non nell’ipotesi in cui il reddito non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti prima del mese di maggio: sarà determinato nella sua dichiarazione dei redditi, presentata da uno degli eredi.