La circolare AE n. 11/E del 21 maggio, sempre in riferimento alle spese di ristrutturazione, illustra le modalità di fruizione per i condomini “minimi”, quelli, cioè, con non più di otto condòmini (che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore). Ebbene, anche essi, per fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale. I bonifici devono riportare il codice fiscale sia del condominio sia del condomino che effettua il pagamento. È indifferente che il conto corrente da cui parte il bonifico sia personale di chi esegue l’operazione o sia appositamente istituito. Le fatture di spesa devono essere intestate al condominio.