La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9425 del 30 aprile 2014, ha sancito che la mancata indicazione nella scheda carburante dei dati identificativi dei veicolo non permette la detrazione dei costi sostenuti per acquisto di carburante o per riparazioni. L’inerenza della spesa per carburante deve essere sempre provata dalla scheda, una compilazione carente “rende incerta la prova della riferibilità della spesa ad uno dei veicoli aziendali e preclude pertanto l’accertamento della legittimità della deduzione dal reddito di impresa dei relativi costi”.