La circolare AE n. 10/E del 14 maggio 2014, rispondendo ad un quesito in tema di società non operative, conferma che gli effetti che si producono in capo al contribuente ai fini dell’IVA sono gli stessi: sia se la situazione di non operatività è determinata per insufficiente ammontare dei ricavi; sia se si determina per insufficienza dei redditi dichiarati. Il credito IVA si “congela” non essendo possibile né chiederne il rimborso, né l’utilizzo, né la cessione ad altri soggetti. Tale effetto si realizza anche se la società si adegua al reddito minimo determinato.