In caso di compensazioni errate per il bonus di 80 euro, ecco le sanzioni applicabili. Se il sostituto indica crediti inesistenti la sanzione minima è del 30% in caso di ravvedimento operoso. Qualora il contribuente non si avvale del ravvedimento operoso, la sanzione va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Se si compensa in F24 un credito esistente per un importo superiore a quello consentito, non scatta la sanzione prevista dall’art. 27, c. 18, del Dl n. 185/08 per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, bensì quella prevista per l’omesso versamento di imposte, pari al 30% dell’importo indebitamente compensato.