La Corte di Cassazione – sentenza n.13868 del 19 giugno 2014 – ha stabilito che nell’ipotesi in cui la lavorazione dei prodotti non sia espressamente prevista nella tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni, è necessario fare riferimento all’analisi tecnica delle operazioni che compongono l’attività produttiva. In base a quanto stabilito dall’art. 2 del DM 18 giugno 988 per “Lavorazione”, agli effetti della tariffa, si intende “il ciclo di operazioni necessario affinché possa essere realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie; secondo il successivo articolo 4, poi, nell’ipotesi di lavorazione non espressamente prevista nella tariffa, la classificazione viene effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa in modo di poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria”.