In tema di 730 l’Agenzia delle Entrate è ritornata con la recente risoluzione 57/E del 30 maggio per risolvere alcuni dubbi sollevati dagli operatori del settore. Oltre ai tradizionali fruitori del modello 730, il decreto del fare ha aggiunto anche coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente nel 2013 e, al momento della presentazione della dichiarazione, non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, dando anche a loro la possibilità di presentare il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato. Alcuni esempi: contribuenti con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio; contribuenti con rapporti di lavoro dipendente con privati (autisti, giardinieri, colf, eccetera); contribuenti con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, con datore di lavoro non residente; titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; titolari di assegni periodici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio. Se dalla dichiarazione emerge un debito, chi presta assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o, nei dieci giorni precedenti la scadenza del termine di pagamento, consegna l’F24 compilato al contribuente, che provvede direttamente al versamento. L’eventuale rimborso viene invece eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.