La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14066 del 20 giugno 2014, in materia di accertamento da studi di settore, affermano che “la motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, giacchè solo in questo modo può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente”. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente (professionista) al fine di rideterminare le imposte sul reddito a seguito dei maggiori compensi accertati sulla base dell’applicazione dei parametri. Il professionista aveva ricorso contro il provvedimento perchè, egli, pensionato, aveva aperto partita IVA al fine di svolgere unicamente l’incarico ricevuto da un Consorzio come consulente tecnico, e l’aveva cessata al termine dell’incarico.