La circolare n. 13/E del 4 giugno chiarisce le due discipline opzionali introdotte con i commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013 riguardanti la rivalutazione dei beni d’impresa e/o al riallineamento dei valori. Con specifico riferimento alla disciplina di rivalutazione, occorre ricordare che i beni devono risultare iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 sia in quello dell’esercizio successivo. La rivalutazione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 162 del 2001. Per quanto riguarda il riallineamento, invece, bisogna evidenziare che possono essere riallineati i maggiori valori contabili, rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio 2012 a condizione che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio 2013. La circolare ribadisce che possono beneficiare della rivalutazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. I beni che possono essere rivalutati sono tutti quelli d’impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione necessita, necessariamente, il versamento dell’imposta sostitutiva, da versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014. Il versamento può avvenire entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse. L’importo dovuto, inoltre, può essere compensato, come prevede l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.