La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13844 del 18 giugno 2014, interviene sui presupposti civilistici di deducibilità del compenso all’amministratore. Per dedurre il compenso dell’amministratore, a parte la specifica delibera dell’assemblea che lo preveda, basta anche la semplice approvazione del bilancio con il riporto di quel compenso; rimanda, poi, alla Commissione Tributaria di verificare la corretta allocazione del costo nelle poste del conto economico. L’intervento assume rilievo solo per gli aspetti civilistici della verifica di deducibilità del compenso stesso, in quanto i presupposti fiscali di deducibilità sono dettati dalla disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 95, co. 5) il quale dispone che ” …. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti ….. sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico”.