Dopo l’ok di Bruxelles, con il decreto interministeriale del 30 gennaio 2014 sono state disciplinate le modalità attuative del sostegno agevolato alle start up innovative. Con la circolare 16/E dell’11 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi. Il documento di prassi si sofferma sulla nozione di start up innovativa: il concetto è stato rivisitato rispetto al primo impianto legislativo (articolo 25, comma 2, Dl n. 179/2012) dal Dm in questione (articolo 1, comma 2). Le start-up innovative possono essere società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, societas europaea residenti in Italia, ovvero non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione. Scissioni, fusioni, cessioni, anche parziali, d’azienda non impediscono l’accesso allo speciale regime fiscale se avvengono in un momento successivo alla costituzione.