Considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata della Tasi, soprattutto in ragione delle novità legislative intervenute a stretto ridosso del 16 giugno 2014, data di scadenza anche dell’Imu, con la risoluzione 1/DF del 23 giugno, il Mef ritiene che sussistano le condizioni per applicare l’articolo 10 dello Statuto del contribuente che prevede, sulla base di “rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria … improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, che non siano “irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa” precisando inoltre che le “sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria …”.