In tema di accertamento sintetico, la liberalità del genitore nei confronti di un figlio costituisce evento probabile che il contribuente ha l’onere di provare e non un fatto notorio. Per la giurisprudenza di legittimità il fatto notorio, che rappresenta una deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non rientrano nella nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o che presentano carattere di probabilità, né quelle conoscenze che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (Corte di Cassazione sentenza n. 14063 del 20 giugno 2014).