Nella circolare n. 22/E – Agenzia delle Entrate – dell’ 11 luglio 2014, in merito alle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 66/2014 alle norme riguardanti la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, si chiarisce che la compensazione con cui i sostituti d’imposta recuperano le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di “bonus Irpef” non sconta i limiti ordinari: né l’importo massimo annuale di 700mila euro né il divieto di utilizzo dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.