Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 10 dell’11 luglio 2014 risponde al Consiglio nazionale degli Ingegneri riguardo la definizione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall’Allegato A, lettera b) punto 1.1, lettera e) dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. La Commissione ritiene che con la dicitura “associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali”, l’Accordo Stato-Regioni si riferisce a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall’ordine o collegio professionale di riferimento in base a specifiche procedure.