La Corte di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n. 16142 depositata il 15 luglio 2014, afferma che le indennità di trasferta, nel caso in cui le stesse rappresentino un aspetto strutturale della prestazione (parte remunerativa del compenso) e non siano, pertanto, considerate di natura risarcitoria (rimborso spese), debbano essere computate nel TFR da erogare nei confronti di un lavoratore assunto con CCNL autotrasporto.