Con l’ordinanza 15193/2014 la Corte di Cassazione ritorna a parlare della deducibilità delle spese di pubblicità o rappresentanza. Nel documento si afferma che il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza, va individuato nella diversità, anche strategica, dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati: per le spese di pubblicità , ad un incremento più o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e in determinati contesti, anche temporali; per le spese di rappresentanza, all’azione di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo. La pronuncia smonta la congettura della CTR che in sede di ricorso riteneva, considerata la notorietà di un marchio, non fossero necessarie attività rivolte ad accrescerne il prestigio.