Il Ministero del Lavoro e delle Politiche ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi impartiti dall’art. 14, co.1, Dl n. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati nel turno notturno (nota prot. 13330 del 22 luglio 2014). Per turno notturno si intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Detti lavoratori devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti.