La Cassazione – sezione penale – nella sentenza n. 29921 dell’8 luglio 2014, ha stabilito che per il reato di bancarotta sussiste la responsabilità penale anche del liquidatore, se non adempie agli obblighi di vigilanza. In base all’articolo 40 del codice penale, “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.