Sempre dibattuta la questionde dello scomputo delle ritenute subite anche in assenza della certificazione da parte del sostituto d’imposta. In merito si leggono tesi contrastanti: la giurisprudenza di legittimità ritiene non possibile lo scomputo delle ritenute in assenza di certificazione; la giurisprudenza di merito e Amministrazione Finanziaria ritengono invece legittimo lo scomputo delle ritenute anche in assenza di certificazione da parte del sostituto d’imposta adottando certificazioni alternative. In assenza di certificazione, il professionista può scomputare la ritenute se produce: copia delle fatture dalle quali risulti la ritenuta subita; copia della documentazione bancaria attestante l’incasso conseguito; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a conferma della documentazione prodotta. La detrazione è negata, invece, se: non si possiede la certificazione del sostituto d’imposta; il pagamento sia avvenuto in contanti.