A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza presso un contribuente che aveva emesso fatture ritenute “per operazioni inesistenti”, l’Agenzia delle Entrate emetteva a suo carico un avviso di rettifica parziale per Iva. L’avviso veniva impugnato contestando: difetto di motivazione; la legittimità di un accertamento meramente presuntivo, basato su dichiarazioni di terzi a essa sconosciute. Arrivando in Cassazione, i giudici, nella sentenza 15331/2014, legittimano la rettifica Iva per emissione di fatture inesistenti basata sulle dichiarazioni dei fornitori. Una volta che tale prova sia stata adeguatamente acquisita, spetta al contribuente dimostrare l’inesistenza dell’operazione contestata.