Secondo il contenuto dell’ordinanza di Cassazione n. 15191, emessa il 3 luglio 2014, il Pvc redatto dalla Guardia di finanza o da un altro organo di controllo fiscale, che sia allegato a un atto impositivo o il cui contenuto sia trascritto nella motivazione dello stesso, ha la valenza probatoria dell’atto pubblico, gliela attribuisce il codice civile (articolo 2700), il giudice di merito è tenuto a valutare, dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Per contestarlo è necessaria la proposizione della querela di falso.