Il rappresentante fiscale di una società che opera nello Stato italiano, pur non avendo una stabile organizzazione sul territorio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi legati alle operazioni imponibili IVA di tale società, anche quelle relative alle imposte dirette. In caso di violazione esso ne risponde in solido, assieme alla società rappresentata. Il caso vede contrapposta l’Agenzia delle Entrate con la notifica di un avviso di accertamento al rappresentante fiscale di una società avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nel quale erano recuperate maggiori imposte dirette e IVA in merito a costi indeducibili e illegittime detrazioni. La società rappresentante fiscale proponeva ricorso ritenendo di non essere responsabile di fatti omissivi imputabili ad una società amministrata da altra persona. La sentenza della Cassazione n. 18759 del 5 settembre 2014 afferma, invece, che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del decreto IVA relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato in base al 3° co. dell’art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione del medesimo decreto.