Secondo la terza sezione penale della Cassazione – sentenza n. 37302/2014 – il reato di infedele dichiarazione non viene determinato dalla mancata giustificazione di versamenti sui conti correnti bancari sospetti e non registrati in contabilità. Nella sentenza si precisa che in tema di reati tributari, ai fini di inquadrare il reato di omessa dichiarazione con evasione dell’imposta sui redditi non si può ricorrere alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda; è il giudice penale a determinare l’ammontare dell’imposta evasa procedendo d’ufficio ai necessari accertamenti, anche servendosi delle presunzioni di fatto. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non sono di per se fonte di prova di commissione di reato, hanno esclusivamente il valore di dati di fatto che devono essere liberamente valutati dal giudice penale unitamente agli altri elementi di riscontro che diano chiarezza dell’esistenza della condotta criminosa.