Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una serie di pareri indirizzati alle varie Camere di commercio sulla corretta interpretazione della disciplina start up. Nel caso in cui una società voglia iscriversi come start up innovativa sulla base della rispondenza al requisito previsto dal comma 2 numero 3) “società titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa”, non avendo ancora ottenuto la registrazione di un brevetto depositato. Il Ministero ha risposto che la rispondenza al requisito “essere depositaria” di una privativa industriale, pur in attesa di registrazione, sia sufficiente per procedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese come start up innovativa.