Il MISE ha fornito diversi pareri interpretativi sulla disciplina delle start up innovative. Al quesito della CCIAA di Rimini, che chiedeva se era possibile iscrivere tra le start up una società costituita, ma inattiva al 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero ha precisato che l’unico parametro da tenere in considerazione è la data di costituzione della società. L’art. 25 del decreto in argomento prevede che il requisito di prossimità temporale vuole che una società di capitale, per essere iscritta nel Registro delle imprese quale start up innovativa, debba essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi.