La Corte di Cassazione, con sentenza 37596 del 12 settembre 2014, ha sancito che sono punibili le molestie arrecate alla persona tramiti i social network. Esattamente, è’ intregrato il reato di molestia o disturbo alla persona anche quello attuato mediante l’invio di messaggi, sotto pseudonimo, sulla pagina Facebook della vittima, trattandosi di una community aperta accessibile a chiunque.