In risposta a un interpello, il n. 20/2014 avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art.47, co.4, del D.Lgs. 81/2008, nel quale si chiedeva se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle rappresentanze Sindacali Aziendali o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il legislatore ha individuato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze aziendali. Come previsto dall’art. 47 del decreto l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art.19 della Legge 300/70.