Con il messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo il fondo di solidarietà residuale. Con riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà istituti per i settori del credito e del credito cooperativo viene allegata una nuova tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del fondo. Tenute all’iscrizione sono tutte le imprese, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01 e prive dell’attribuzione del codice di autorizzazione “2V”. L’Istituto ha provveduto all’attribuzione del codice “0J” anche alle imprese classificate nel settore “2”, con codice di autorizzazione “0V”. Le imprese classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con più di 15 dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità.