I giudici tributari impongono una correzione riguardo i contratti con cedolare secca. Secondo la pronuncia della CTP di Reggio Emilia n. 470/03/14 depositata il 4 novembre 2014, il contratto si può applicare anche se l’uso è foresteria. La sentenza sconfessa la posizione delle Entrate, secondo la quale il beneficio dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione (articolo 3 del Dlgs 23/2011) spetta soltanto quando entrambi i contraenti sono persone fisiche.