I sostituti d’imposta che, a causa dei disagi procurati dagli eventi eccezionali verificatisi tra il 10 e il 14 ottobre scorsi, non hanno potuto rispettare tempestivamente la scadenza di quel mese per il versamento delle ritenute, non saranno sanzionati per la tardività. In un comunicato stampa di ieri del ministero dell’Economia e delle Finanze si legge, in relazione al Dm del 20 ottobre che, nei territori delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpiti dall’alluvione, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, eccezion fatta per le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. La nota precisa che, nel caso di impossibilità dei sostituti a effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso di quella data, sarà l’Agenzia delle Entrate a valutare la possibilità di non applicare le sanzioni.