Ai fini Iva, per individuare gli immobili per i quali è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” (con applicazione dell’aliquota ridotta al 4%), occorre far riferimento alla loro classificazione catastale: i benefici spettano per le unità abitative purché non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9. Vale, quindi, lo stesso criterio seguito in caso di applicazione dell’imposta di registro, non più quelli fissati per l’individuazione degli immobili “di lusso” dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.