Il Dl n. 175/2014 ha razionalizzato l’esercizio delle opzioni. Nel dettaglio vengono uniformate le regole per l’esercizio delle seguenti opzioni: l’opzione trasparenza fiscale può essere effettuata “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”; l’opzione per il consolidato nazionale può essere effettuata “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”; l’opzione per poter determinare il reddito delle imprese marittime in base alle disposizioni contenute nella sezione specifica, può essere presentata “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”; l’opzione riservata alle società di persona in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5 (società di capitali) deve essere presentata “con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.