In materia di Artbonus, l’agevolazione introdotta per dare sostegno alla cultura per mezzo di erogazioni liberali, il credito d’imposta ha natura temporanea: è applicabile per le erogazioni effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013. Nel periodo di applicazione dell’Artbonus è temporaneamente disapplicato quanto previsto ai fini Irpef dall’art. 15, co. 1, lett. h) e i) del DPR 917/86 (detrazione dall’Irpef del 19%) e ai fini Ires, dall’art. 100, co. 2, lett. f) e g) stesso DPR (deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro per progetti culturali). La C.M. n. 24/E del 31 luglio 2014 ha chiarito che la disciplina citata resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1, Dl n. 83/2014 (come l’erogazione per l’acquisto di beni culturali). Quindi, per le tipologie di erogazioni liberali a sostegno della cultura non comprese in quelle previste dall’Artbonus permane l’obbligo di effettuare le comunicazioni relative alle erogazioni elargite/ricevute nel 2014. Tale adempimento scade il 31 gennaio 2015.